Il Regolamento Europeo sui prodotti liberi da deforestazione

Una missione condivisa

Il nuovo Regolamento (UE) 2023/1115 (noto anche come EUDR), approvato a giugno 2023, intende favorire il consumo di prodotti “liberi da deforestazione” e la riduzione dell’impatto dell’Unione Europea (UE) sulla deforestazione e il degrado forestale globale.

In tal senso il Regolamento rappresenta un tassello fondamentale all’interno Green Deal Europeo, risultando complementare ad altri importanti documenti quali (tra gli altri) la Strategia Forestale dell’Unione Europea (UE) per il 2030, la Strategia dell’UE sulla Biodiversità per il 2030 e la strategia Farm to Fork.

Nel loro insieme tali politiche danno corpo a uno sforzo strategico dell’UE volto alla mitigazione del cambiamento climatico (riduzione delle emissioni di anidride carbonica dovute al mancato assorbimento all’interno nella biomassa forestale), e alla conservazione e il ripristino degli ecosistemi naturali globali e della biodiversità terrestre.

Minimizzare l’impatto alla deforestazione provocato dall’UE all’interno del commercio internazionale

Sono sette prodotti primari la cui produzione e il cui consumo sono stimati essere responsabili di fino all’80% della deforestazione globale attuale. In questo elenco figurano i bovini, le fave di cacao, i semi di caffè, i frutti della palma da olio, la gomma naturale, i semi di soia e il legno. A partire da questi, il Regolamento interesserà l’intera filiera produttiva di numerosi (circa settanta) prodotti derivati (puntualmente riportati nell’Allegato 1 del Regolamento) a diverso grado di trasformazione. Tra questi rientrano, ad esempio, la carne bovina e il cuoio, la pasta di cacao e le tavolette di cioccolato, il caffè, i derivati dell’olio di palma, gli pneumatici, il latte di soia, gli arredi in legno e la carta stampata. Tale lista, potrà essere ulteriormente integrata dalla Commissione Europea (CE) nel corso dell’applicazione dell’EUDR e in funzione degli impatti associati all’attuazione del Regolamento.

Deforestazione e degrado forestale

Il termine “libero da deforestazione” significa che il prodotto introdotto sul mercato dell’UE o esportato dall’UE verso mercati esteri non è stato realizzato utilizzando materie prime prodotte su terreni classificati oggetto di deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 (c.d. data limite). Pertanto, la deforestazione o il degrado forestale (soprattutto per prodotti legnosi), sia di natura antropica che naturale, avvenuti successivamente alla data limite diventano un vincolo imprescindibile per la commercializzazione dei beni a rischio forestale. Nel contesto dell’EUDR, la deforestazione è definita come la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta, mentre il degrado forestale è definito come la trasformazione di una foreste primaria o rinnovata naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi, oppure la trasformazione di una foresta primaria in una foresta piantata.

Il ruolo degli operatori

A partire dal 30 dicembre 2024 (30 giugno 2025 per le PMI), ciascun operatore commerciale che immetta o trasformi i prodotti elencati nell’Allegato al Regolamento dovrà compilare una dichiarazione di dovuta diligenza e caricarla su un apposito sistema informatico (attualmente in fase di test) messo a disposizione dalla CE e sotto il controllo dell’autorità competente nazionale. Le dichiarazioni di dovuta diligenza caricate sul sistema informatico ufficiale saranno accessibili pubblicamente. A ciascuna dichiarazione verrà assegnato un numero identificativo che legherà l’operatore (che si assume la responsabilità ufficiale in termini di conformità) al prodotto e a tutte le fasi successive di ulteriore trasformazione, commercializzazione e consumo finale dello stesso (finanche l’esportazione all’esterno del territorio dell’UE). Una volta affrontate tutte le fasi necessarie al rispetto della dovuta diligenza, gli operatori commerciali infatti avranno l’obbligo di comunicare il numero identificativo della dichiarazione e su richiesta tutte le informazioni raccolte tramite procedura di dovuta diligenza lungo tutta la successiva catena di approvvigionamento del prodotto.

Controlli e verifiche

Di fatto, l’EUDR sarà applicata da ciascuna Autorità competente nazionale attraverso controlli (a campione e senza preavviso) sulle dichiarazioni di dovuta diligenza. Nel caso di un riscontro negativo riguardo alla conformità dei prodotti al Regolamento, l’Autorità potrà richiedere misure correttive da parte dell’operatore entro un periodo di tempo specificato.

Le sanzioni in caso di una non conformità accertata saranno stabilite dalla legislazione nazionale. A seconda della gravità e della recidività dell’infrazione, esse consisteranno essenzialmente in:

A) sanzioni pecuniarie proporzionate alla violazione e al valore dei beni commercializzati, fino ad un massimo del 4% del fatturato dell’azienda registrato nell’anno precedente (percentuale incrementabile nel caso sia necessario superare il beneficio economico legato alla commercializzazione di prodotti sanzionati,

B) la confisca dei prodotti e dei proventi derivanti dalla loro commercializzazione,

C) l’esclusione da finanziamenti a gare d’appalto pubbliche,

D) il divieto temporaneo all’attività di commercializzazione nell’UE dei prodotti sanzionati.

Inoltre, le aziende, che risulteranno negligenti e saranno sanzionate, saranno inserite dalla CE in un elenco pubblico potenzialmente in grado di determinare un danno (immateriale) in termini di reputazione per le imprese stesse.

Si ringrazia il phd. Giovanni Bausano dell’Università degli Studi di Padova per i contenuti